STATUTO
STATUTO U.S. COLLINA a.s.d.
- Art. 1)E' costituita l'Associazione denominata "UNIONE SPORTIVA COLLINA" con sede in Collina di Forni Avoltri (UD), via Corona n. 11
- Art. 2)L'associazione è apartitica, autonoma e non ha fini di lucro e pertanto ogni utile dovrà essere necessariamente reinvestito per l'attività statutaria.
- Art. 3)L'associazione ha lo scopo di promuovere lo sport come momento di educazione, di maturazione umana e di impegno sociale, anche collaborando con società o enti pubblici e privati alla realizzazione di attività ricreative sportive. A tale fine l'Associazione potrà organizzare e partecipare a gare, manifestazioni e convegni, aderire ad attività di promozione e divulgazione, aderire ad attività sportive, ricreative e culturali ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale. Potrà inoltre istituire un proprio "marchio" ed una propria "insegna", da utilizzarsi da parte degli associati per rappresentare l'Associazione. L'associazione potrà aderire ad altre Associazioni od Istituzioni, in Italia od all'Estero, aventi scopo affine od analogo, così come ad organismi pubblici territoriali e nazionali, quali il CONI, C.S.I. ed altre. L'Associazione intende proseguire l'attività intrapresa dall'Unione Sportiva CSI Collina costituita l'11.12 1978 dai soci fondatori, Tamussin Remo, Caneva Umberto, Gaier Angelo, Toch Gianni, Pascolin Renato, Gaier Umberto e Agostinis Vincenzo.
- Art. 4)L'Associazione è composta dagli associati o soci, suddivisi nelle categorie: - Associati o Soci atleti: coloro che praticano attività sportiva; - Associati o Soci non atleti: coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Associazione Gli Associati o soci si distinguono inoltre in:
- a.)soci ordinari che verseranno la quota annuale fissata dall'assemblea;
- b.)soci sostenitori che verseranno quote superiori a quelle fissate dall'assemblea,
- c.)sici onorari, individuate in persone od enti che in qualsiasi modo contribuiranno efficacemente al raggiungimento degli scopi sociali. Le domande di ammissione a Socio devono essere indirizzate all'Associazione e su di esse deciderà inappellabilmente il Consiglio Direttivo, avuto riguardo alle norme contenute nel presente statuto e nei regolamenti adottati. La qualifica di socio si acquisisce con il versamento della quota annuale, così come proposto dal Consiglio Direttivo (C.D.) e ratificata dall'Assemblea, in relazione alle categorie di cui sopra e sulla base delle esigenze del bilancio. I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività del Circolo Culturale, d'intervenire a tutte le assemblee nei termini e nei modi stabilite dalle norme.
- Art. 5)La qualifica di associato o socio si perde per morte, per dimissioni o per esclusione causata da gravi atti d'inadempienza al presente statuto o negligenza al regolamento, da constatarsi con delibera del consiglio direttivo; in tali casi gli eredi del socio defunto ed i soci dimissionari od esclusi non avranno diritto al rimborso della quota.
- Art. 6)Il patrimonio dell'Associazione è costituito: - dalle quote di iscrizione e dalle quote annuali, - dai contributi volontari e da tutte le somme da chiunque erogate per gli scopi sociali, da sovvenzioni, contributi da parte dei privati, enti pubblici, istituzioni, società, - da beni immobili e mobili pervenuti con i proventi suddetti o per donazioni od acquisti, - dai trofei aggiudicatesi definitivamente dall'Associazione, - dai materiali, attrezzi ed indumenti, - dagli introiti di manifestazioni ricreative, festeggiamenti, spettacoli culturali da essa organizzati, - dal fondo residuo lasciato dalla precedente gestione. In caso di scioglimento dell'Associazione, le riserve ed i mezzi finanziari, come sopra costituiti, e quanto di proprietà dell'Associazione stessa non potranno essere distribuiti fra i soci, ma dovranno essere devoluti esclusivamente ad altre associazioni aventi scopi analoghi o in beneficenza I beni mobili ed immobili provenienti da sovvenzioni o contributi da parte di Enti ecc. possono essere alienati per trasformazione del patrimonio a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo, ratificata dall'Assemblea Straordinaria.
- Art. 7)La durata dell'Associazione è illimitata. L'anno sociale, l'esercizio sociale e finanziario hanno inizio il primo gennaio e termine con il trentuno dicembre di ogni anno.
- Art. 8)Sono organi dell'Associazione: - l'Assemblea; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - il segretario; - il Collegio dei Revisori dei conti;
- Art. 9)L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio di Amministrazione. Nell'avviso di convocazione, affisso nelle bacheche pubbliche del comune o altri luoghi pubblici, spedito a mezzo raccomandata o consegnato a mano al socio, devono essere indicati luogo ed ora dell'Assemblea e ordine del giorno. Nello stesso avviso potrà essere indicato un diverso luogo in cui si terrà l'Assemblea in seconda convocazione, se nella prima non si raggiunge il numero legale. Tra la data di affissione o spedizione e la data della riunione devono trascorrere almeno otto giorni.
- Art. 10)I soci sono convocati in assemblea almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare in ordine al bilancio preventivo e al consuntivo, ed agli indirizzi generali dell'Associazione. Per il rinnovo delle cariche sociali l'assemblea ordinaria verrà convocata ogni tre anni entro il medesimo termine di cui sopra, o quanto prima in caso di dimissioni degli amministratori. In particolare all'Assemblea e domandato il compito, su proposta del Consiglio Direttivo, di stabilire l'importo delle quote annuali. L'Assemblea può essere inoltre convocata su domanda di almeno un quinto dei soci quali devono avanzare richiesta scritta al Presidente dell'Associazione proponendo l'ordine del giorno. L'Assemblea sarà convocata entro trenta giorni dalla richiesta. Possono partecipare alle assemblee tutti i soci in regola con il versamento delle quote richieste entro il trentun Dicembre dell'anno precedente.
- Art. 11)L'Assemblea straordinaria, oltre a quanto previsto dall'art 6, è competente a deliberare sui seguenti argomenti: - trasferimenti di sede; - modifica dell'atto costitutivo e dello statuto; - scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal C.D. quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto.
- Art. 12)L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto a voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea, sia straordinaria che ordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La votazione sulle delibere all'ordine del giorno sono palesi salvo quelle concernenti la nomina degli organi sociali, che avvengano a scrutinio segreto.
- Art. 13)Il presidente dell'assemblea è nominato dall'assemblea stessa oppure presiederà il presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di impedimento il Vice-Presidente, il quale è assistito dal Segretario. Nell'occasione di rinnovo delle cariche sociali sarà assistito anche da due scrutinatori scelti dal Presidente fra i soci intervenuti all'Assemblea. Spetta al Presidente concedere il diritto di intervento e constatare la regolare costituzione dell'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea verrà redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal Segretario.
- Art. 14)Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di nove membri, nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci. Tutti gli amministratori in carica hanno diritto di voto. Gli eletti, nell'ipotesi che intendano declinare l'incarico, devono darne notizia al Presidente in carica, il quale entro trenta giorni chiamerà a far parte del Consiglio di Amministrazione il primo dei non eletti, secondo la graduatoria risultante dal verbale di elezione. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo, nomina fra i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed (il Cassiere). Il Consiglio può essere suddiviso in tanti gruppi di lavoro quante sono le attività da svolgere. Ogni gruppo ha un responsabile che coordina lo svolgimento delle singole attività. E' compito del responsabile di ogni gruppo dare un resoconto dell'attività al Consiglio ogni volta questi lo richieda. Il Consiglio Direttivo è investito di poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; in particolare esso provvede:
- a)alla organizzazione di attività sportive, ricreative e culturali;
- b)alla nomina dei gruppi di lavoro;
- c)alla presentazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
- d)alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria ogni qualvolta lo reputi necessario, o ne sia stata fatta richiesta dai soci a norma degli articoli 10 e 11;
- e)alla preparazione dei programmi e al raggiungimento degli scopi e delle finalità dell'Associazione fissandone le direttive e le modalità e controllandone l'esecuzione;
- f)alla destinazione degli investimenti patrimoniali e all'eventuale acquisto, permuta e vendita di beni mobili ed immobili dopo l'approvazione dell'Assemblea;
- g)alla formulazione ed approvazione delle disposizioni regolamentari interne;
- h)alla nomina ove lo ritenga opportuno di una commissione tecnica i cui componenti possono essere scelti anche al di fuori del C.D. nel qual caso i componenti scelti possono partecipare alle riunioni del C.D. con solo parere consultivo;
- i)adottare eventuali provvedimenti disciplinari. La deliberazione del Consiglio Direttivo sono valide quando alla riunione è presente la maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, salvo il caso di vendita di immobili per la quale è richiesta l'unanimità di consenso del consiglio da parte dei consiglieri presenti, oltrechè la ratifica da parte dell'Assemblea Straordinaria dei soci. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno la maggioranza del Consiglio stesso o da un membro del collegio dei revisori dei conti, previo avviso comunicato almeno tre giorni prima. Normalmente si riunirà ogni due mesi. I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipino alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per tre volte consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica. Decadrà dalla carica e potrà essere eventualmente espulso dall'Associazione il consigliere che, in qualunque modo, danneggia moralmente o materialmente l'Associazione, nell'innoservanza del presente statuto. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare quanto previsto dai due commi precedenti, sentiti espressamente i Sindaci.
- Art. 15)Tutte le cariche sono assolutamente gratuite ed è esclusa anche la possibilità di riconoscere gettoni di presenza od indennità varie, salvo il rimborso delle spese autorizzate dal Consiglio Direttivo e rientranti specificatamente nell'incarico affidato.
- Art. 16)Il Presidente ed in sua assenza il Vice-Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, salvo le eventuali deleghe o mandati conferiti a singoli componenti il Consiglio di Amministrazione. Il presidente coordina tutta l'attività sportiva. Sarà cura del Presidente organizzare ogni anno un incontro con i responsabili delle specifiche attività, con lo scopo di formulare un programma globale che, per quanto possibile rispetti, le varie proposte dei gruppi.
- Art. 17)Il segretario cura la verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione, cura la corrispondenza ed i comunicati. Il cassiere tiene la contabilità inerente ai fatti della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; ha la facoltà altresì su autorizzazione del Presidente di effettuare riscossioni e pagamenti inerenti alla gestione dell'Associazione.
- Art. 18)Libri sociali. Contribuiscono i libri sociali dell'associazione: Il libro dei soci; Il libro dei verbali delle assemblee; Il libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; Il libro cassa; Della regolarità della loro tenuta è responsabile il Consiglio Direttivo.
- Art. 19)Il collegio dei revisori, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplementi, scelti anche fra non soci ed eletti dell'Assemblea; essi rimangono in carica un triennio. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un revisore, subentrano i revisori supplenti in ordine di voti. I nuovi revisori scadono insieme con quello in carica. Se con i revisori supplenti non si completa il collegio deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo. Se non vi provvede l'assemblea con la nomina, il collegio nomina tra i suoi componenti il Presidente del Collegio. Se istituito, al Presidente spetta la tenuta del libro delle riunioni del Collegio dei Revisori. Il collegio dei revisori esegue il controllo della gestione contabile dell'Associazione e riferisce su di essa all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.
- Art. 20)Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di uon o più liquidatori e delibererà inoltre in ordine alla devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 31 del C.C.
- Art. 21)Per quanto non previsto dal presente statuto si richiamano le norme vigenti in materia e in particolare gli art. 36 e seguenti del Codice Civile.